Nell’ambito della Commissione Parallela Attività Produttive organizzata dal MoVimento 5 Stelle, un imprenditore ha posto all’attenzione dei presenti le problematiche relative al Bando Pubblico del 6 agosto 2008, a valere sull’art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005.
Tale Bando prevedeva l’attuazione di interventi in favore delle imprese associate ai Consorzi di Garanzia Fidi per il concorso sugli interessi delle operazioni finanziarie. Nello specifico, gli imprenditori associati ai Consorzi di Garanzia Fidi, aderendo al bando in questione avrebbero avuto il riconoscimento (e quindi il rimborso) degli interessi sostenuti a valere sulle operazioni finanziarie conclusesi tra l’1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.
In virtù della pubblicazione dello stesso bando, molte aziende siciliane hanno quindi sperato di poter godere di un sostegno concreto per lo svolgimento delle proprie attività e dei relativi investimenti, speranza quanto mai agognata viste le ampie difficoltà attuali di accesso al credito.
In realtà, alle aziende beneficiarie sono stati si riconosciuti gli interessi sostenuti per le operazioni finanziarie stipulate nel 2007, ma solo con riferimento agli interessi sostenuti in quell’anno, postilla NON specificata nel bando. Quest’ultimo infatti lasciava ampia interpretazione della previsione di legge, non precisando quale dovesse essere l’entità degli interessi riconosciuti quale contributo per le aziende aderenti.
Ci troviamo quindi dinnanzi ad un’interpretazione soggettiva e restrittiva di una previsione di legge, peraltro non comunicata a tempo debito ai soggetti interessati.
Nel caso in questione si tratta di migliaia di imprenditori siciliani, lasciati senza alcuna risposta, che dopo aver programmato la propria attività nella speranza e nell’errata consapevolezza di un aiuto regionale per affrontare le spese necessarie a sostenere le proprie attività, si sono visti riconoscere.
Allo sconforto diffuso tra gli operatori aderenti al bando in questione si aggiunge la beffa: la pubblicazione di tre bandi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in data 11 gennaio 2013, che concedono agevolazioni sugli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento ed esclusivamente per le operazioni la cui durata è superiore ai 18 mesi ed inferiore a 180 mesi. Previsione valida soltanto per le operazioni finanziarie realizzate negli anni 2009, 2010, 2011 realizzando quindi una iniquità nell’applicazione delle previsioni della legge regionale 21 settembre 2005 rispetto alle previsioni dei bandi precedentemente pubblicati.
Le conseguenze di tali previsioni sono qui di seguito descritte:
1- L’esclusione dalle agevolazioni di tutti quegli imprenditori che hanno stipulato operazioni finanziarie con durata inferiore ai 18 mesi;
2 – La mancanza di una previsione specifica per gli imprenditori aderenti ai bandi pubblicati negli anni 2008 e 2009, attualmente spaesati e costretti ad ‘accontentarsi’ dell’erogazione di contributi in conto interessi soltanto per il primo anno del piano di ammortamento, a differenza di tutti coloro i quali, avendo stipulato delle operazioni finanziarie negli anni successivi, si troveranno a beneficiare degli stessi per l’intero periodo di ammortamento.
I decreti dirigenziali n° 647, 649 e 651 del 4 dicembre 2012 hanno inoltre emanato ulteriori disposizioni, limitative nelle opportunità di accesso al finanziamento da parte degli imprenditori. Nello specifico:
a – La richiesta di documentazione facilmente reperibile solo in sede di svolgimento delle attivita’ finanziate, causando di fatto l’esclusione di tantissime imprese. Ci si riferisce, ad esempio, alla richiesta di fatture quietanzate. È noto che la quietanza, se espressamente non richiesta, non viene solitamente eseguita e spesso diventa impossibile da ottenere a distanza di anni (fallimenti o cessazioni di attività dei fornitori, ecc.). In tal caso sarebbe stato più equo attivare le nuove disposizioni sui crediti erogati a partire dal 2013 e non in modo retroattivo.
b – L’esclusione di fatto, dai provvedimenti, di tutti i crediti a breve per i quali tra l’altro la nuova legge non prevede espressamente l’abolizione dei contributi.
c – La specifica richiesta della fideiussione bancaria o assicurativa sull’intero “finanziamento” e non sul contributo per abbattimento interessi, adducendo un costo aggiuntivo per le imprese ed un utile per le banche, riducendo di fatto il beneficio previsto dalla norma.
d – Il rilascio di certificazioni da parte delle banche: la loro mancata o non corretta emissione non può essere addebitata alla responsabilità delle imprese.
e – La mancanza di una specifica previsione di definizione della questione della copertura finanziaria necessaria per i crediti garantiti ed erogati negli anni precedenti al 2009.
Alla luce di quanto sopra esposto il M5S si propone di sollevare la questione direttamente ai propri rappresentanti all’ARS, allo scopo di fornire supporto agli imprenditori che attendono da anni delle risposte certe in merito agli elementi poco chiari di questa vicenda. Nello specifico si intendono chiarire i seguenti aspetti:
- diversa previsione di trattamento economico di operatori che accedono ai benefici previsti dalla stessa legge ma in periodi diversi;
- interpretazione (restrittiva) della norma soltanto con riferimento ai bandi pubblicati negli anni 2008 e 2009;
- nuova previsione di accesso alle agevolazioni che concretamente esclude coloro i quali hanno stipulato operazioni finanziarie con durata inferiore ai 18 mesi, considerato che la nuova legge non prevede espressamente l’abolizione dei contributi per i crediti a breve;
- la richiesta di specifica documentazione con effetto retroattivo.
Antonella Grillo, attivista del meetup di Catania